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AFFIDAMENTO DEI FIGLI

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I figli - sia nati nel matrimonio che fuori da esso (ad es. coppia di fatto), hanno diritto di mantenere un rapporto paritario, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (cd. “bigenitorialità”) anche in caso di separazione, divorzio o scioglimento della coppia.

La legge prevede che i figli minori siano, quindi,  affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali dovranno cooperare per la crescita armoniosa della prole condividendo le responsabilità e le decisioni riguardanti i figli stessi. I genitori possono stabilire concordemente le condizioni di affidamento (tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, assegno di mantenimento, spese straordinarie) e di collocamento dei figli (in quale casa e con quale dei genitori abiteranno i minori), ma tale accordo dovrà sempre essere sottoposto alla valutazione del giudice e del PM a tutela degli interessi dei minori.

In caso di disaccordo, sarà il giudice a stabilire le condizioni di affido e collocamento.

Nei casi residuali in cui, a seguito di approfondita indagine, risulti che l’affido condiviso non corrisponda all’interesse dei figli minori, il Giudice potrà disporre l’affido esclusivo ad uno dei due genitori che dovrà condividere solo le decisioni di maggiore interesse con l’altro genitore salvo che non sia disposto diversamente.

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