F.A.Q.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Quale è la differenza tra separazione consensuale e giudiziale?
R. La separazione consensuale è lo strumento giuridico attraverso il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di porre fine alla convivenza matrimoniale. Tale accordo si concretizza in un ricorso nel quale, concordemente, i coniugi stabiliscono ogni pattuizione in ordine ai diritti economico-patrimoniali, mantenimento del coniuge; affidamento, collocamento, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale e termina con la sentenza che omologa gli accordi di separazione.
La separazione giudiziale è, invece, pronunciata dal Tribunale competente su domanda di uno dei coniugi e termina con la sentenza di separazione che accerta l’intollerabilità della convivenza e stabilisce i provvedimenti relativi alla prole (affidamento, collocamento, mantenimento, diritto di visita) e ai coniugi (separazione, mantenimento, assegnazione della dimora familiare).
Quanto dura il procedimento di separazione?
R. Occorre distinguere le due tipologie di separazione: Il procedimento per separazione consensuale inizia con il ricorso presentato dai coniugi presso il tribunale competente, e prosegue con l’udienza davanti al Giudice relatore dove le Parti confermano la volontà separativa e le condizioni di separazione. Tale udienza può essere sostituita da note scritte e dichiarazione della Parti di non volersi riconciliare, evitando così la comparsa dei coniugi in Tribunale. Il procedimento si conclude con la sentenza che stabilisce la separazione dei coniugi e omologa le condizioni condivise.
Nel procedimento per separazione giudiziale i tempi sono molto più lunghi potendo durare anche diversi anni a seconda della conflittualità dei coniugi e delle richieste istruttorie. In caso di domande di natura economica, al ricorso va allegata specifica documentazione fiscale e, in presenza di figli minori anche il piano genitoriale. Il Presidente del Tribunale fissa la data di udienza ed i termini per la notifica e costituzione del Convenuto. La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Giudice relatore che adotta i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela delle Parti e della prole. Esaurita l'istruttoria, la causa viene infine decisa con sentenza.
Anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale?
R. Si, nel caso di divorzio il termine corretto è "congiunto" e "giudiziale". Vale anche per il divorzio quanto detto per la separazione.
Quanto tempo deve passare dopo la separazione per chiedere il divorzio?
R. sei mesi dopo la separazione consensuale o negoziazione assistita e un anno dopo la separazione giudiziale.
E possibile richiedere separazione e divorzio con lo stesso ricorso?
R. Con la riforma "Cartabia" si è reso possibile presentare domanda di divorzio (più precisamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario, o di scioglimento del matrimonio, in caso di matrimonio civile), unitamente a quella di separazione. Per effetto della domanda, dopo la pronuncia sulla separazione e decorsi i termini di sei mesi o un anno necessari , verrà pronunciato anche il divorzio.
Che cosa è la negoziazione assistita in materia di famiglia?
R. La negoziazione assistita ha ad oggetto la soluzione consensuale della separazione, del divorzio, dell'affidamento dei figli in caso di scioglimento di coppie di fatto, nonché delle modifiche delle relative condizioni. Prevede che le Parti, assistiti dai rispettivi legali, raggiungano un accordo sulle condizioni di separazione, divorzio o affidamento figli, accordo che poi verrà sottoposto al Procuratore delle Repubblica competente per l’apposizione dell’autorizzazione /nulla osta in caso di esito positivo dei controlli. Completato questo iter, l’accordo equivale in tutto e per tutto all’analogo provvedimento del giudice ed è titolo esecutivo. L’annotazione/trascrizione presso gli uffici di Stato Civile è a cura degli avvocati.
Quali sono i tempi per la negoziazione assistita?
R. Inizialmente le parti devono sottoscrivere assieme ai rispettivi avvocati la convenzione di negoziazione, stabilendo i termini e le modalità per addivenire ad un accordo. L’Accordo può essere depositato presso la Procura della Repubblica competente non prima di 30 giorni dalla firma della convenzione e non oltre 10 giorni dalla firma dell'accordo stesso. I tempi della Procura della Repubblica per apporre l’autorizzazione/nulla osta variano da Tribunale a Tribunale, ma solitamente sono molto brevi.
Con la negoziazione assistita i coniugi devono recarsi in Tribunale?
R. A differenza della separazione, divorzio e modifica delle condizioni attivati sia consensualmente che giudizialmente dinanzi al Tribunale, la procedura di negoziazione assistita non prevede alcuna udienza o convocazione delle Parti in Tribunale.
Quando viene meno la comunione legale tra i coniugi a seguito di separazione?
R. La comunione dei beni tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Giudice Relatore autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di udienza note scritte della separazione consensuale. Analogo effetto si ha con l'apposizione della autorizzazione/nulla osta all'accordo di negoziazione assistita.
Quali sono gli effetti della separazione sui rapporti economici dei coniugi?
R. Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Come si determina l’assegno di mantenimento?
R. Al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento il giudice della separazione deve accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, e verificare se i mezzi economici del richiedente gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell’assegno, valutando anche la condizione economica dell’altro coniuge a seguito della separazione. In molti Tribunali si richiede il deposito da parte di entrambi i coniugi delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione delle fonti di reddito, risparmi, investimenti, proprietà, finanziamenti etc.
Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?
R. La pronuncia di addebito comporta l’esclusione del diritto al mantenimento per il coniuge cui sia stata addebitata la separazione e che sia privo di mezzi propri adeguati.
La durata del matrimonio può influire sul diritto all’assegno di mantenimento?
R. La durata del matrimonio è un elemento che il giudice deve considerare nell'attribuire l'assegno di mantenimento. Il riconoscimento del diritto all'assegno in caso di matrimonio molto breve va valutato caso per caso.
Possono essere modificati i provvedimenti stabiliti in sede di separazione, divorzio, scioglimento della coppia di fatto?
R. La modifica delle condizioni di separazione e di divorzio può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove stabili circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino. Ciò può avvenire poiché i provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento, alla prole ed all'assegnazione della casa familiare adottati dal Giudice in sede di separazione o divorzio non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili. La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso da uno solo o da entrambi i coniugi e termina con il decreto debitamente motivato dal Giudice. In caso di accordo dei coniugi si può procedere anche nelle forme della negoziazione assistita.
In seguito alla separazione o al divorzio a chi vengono affidati i figli minori?
R. Prima della introduzione della L. 54/2006 l’unica forma di affidamento stabilita nel codice civile era quello esclusivo ad un unico genitore. Con la riforma attuata dalla citata legge, la forma prioritaria è l’affido condiviso dei figli ad entrambi i coniugi, mentre l'affido esclusivo potrà essere disposto dal Giudice solo quando ciò rappresenti il miglior interesse del minore a seguito di approfondita indagine. L'affido condiviso richiede la cooperazione fra i genitori, in ossequio al principio della bigenitorialità, mantiene inalterata la genitorialità di entrambi tutelando la paritaria relazione con i figli.
In caso di separazione o divorzio, l’obbligo di mantenimento dei figli cessa con il raggiungimento della maggiore età?
R. La legge n. 54/2006, introducendo l’art. 155 quinquies c.c., ha disposto specificamente la possibilità per il Giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico. E, quindi, un dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.
In caso di scioglimento della coppia di fatto a chi vengono affidati i figli minori? R. Valgono le stesse norme dettate per i figli minori in caso di separazione o divorzio. Il procedimento per l'affidamento dei figli si svolge ugualmente dinanzi al Tribunale e può essere iniziato da uno o da entrambi i genitori. In caso di accordo delle Parti può essere adottata la procedura di negoziazione assistita.