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DELIBAZIONE DELLA SENTENZA CANONICA DI NULLITA'

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Nel caso in cui si sia ottenuta la sentenza dichiarativa della nullità canonica del matrimonio concordatario (celebrato davanti al ministro Cattolico con effetti anche civili), è possibile attivare l'azione necessaria dinanzi alla competente Corte d'Appello per chiedere che lo Stato italiano riconosca  detta sentenza di nullità.   Questa azione può essere introdotta congiuntamente  o da un solo coniuge, ma in questo caso sarà necessario citare l'altro coniuge.

La delibazione non è automatica, ma si svolge come un vero e proprio giudizio ove bisognerà dimostrare che il procedimento canonico non ha violato norme imperative o l'ordine pubblico e, in alcuni casi, che la convivenza matrimoniale è stata inferiore ai 3 anni. 

Sarà necessario, inoltre, depositare assieme al ricorso, la sentenza canonica con il decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Quando la Corte d'Appello pronuncia la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il matrimonio perde i propri effetti anche nell’ordinamento civile italiano retroattivamente e cioè dalla data della sua celebrazione, ma permangono inalterati i diritti e i doveri nei confronti dei figli, nei confronti dei quali si considera che il matrimonio sia stato contratto validamente.

La delibazione può avere conseguenze anche in ordine al diritto all'assegno divorzile, qualora tale assegno non sia già stato disposto con sentenza passata in giudicato.

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