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 TFR E DIVORZIO

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Chi ha già ottenuto sentenza di divorzio con riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile, (l'entità dell'assegno non ha importanza), ha diritto ad avere una quota parte del TFR dell'altro coniuge. Questa quota corrisponde al 40% dell'indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Nel periodo di matrimonio è incluso anche il periodo di separazione antecedente il divorzio.

Qualora la quota di TFR non venga corrisposta al coniuge spontaneamente, si può azionare procedura apposita dinanzi al Tribunale competente.

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