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RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI PATERNITA'

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Solitamente entrambi i genitori riconoscono al momento della nascita il proprio figlio con attribuzione del cognome paterno (in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale se i genitori sono d'accordo, possono anche aggiungere il cognome materno).

Tuttavia, a volte è solo un genitore che effettua il riconoscimento. Se l'altro genitore vuole successivamente riconoscere il proprio figlio deve ottenere il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto. In altre parole, l'ufficiale di Stato civile può ricevere il riconoscimento del secondo genitore solo con il consenso del genitore che già ha riconosciuto.
In caso di rifiuto è possibile attivare dinanzi al competente Tribunale un'azione nei confronti dell'altro genitore per ottenere l’autorizzazione al riconoscimento, una volta dimostrata la propria paternità.

Se il figlio da riconoscere ha già sedici anni, è necessario che presti il proprio consenso.
Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento.

Con il riconoscimento giudiziale normalmente viene attribuito al figlio anche il cognome dell'altro genitore, ma esso può esere anteposto, postposto o, anche  sostituire l'altro cognome. 

Inoltre, con il riconoscimento, il genitore acquisisce anche la responsabilità genitoriale sul figlio con i conseguenti doveri di mantenere, istruire ed educare oltre che con i diritti di mantenere un rapporto stabile con il figlio secondo i principi della bigenitorialità.

  
 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'

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Quando vi sia stato il riconoscimento di paternità, questo  può essere contestato con l’azione di contestazione del riconoscimento di paternità. Può esercitare questa azione: il presunto padre (il marito della madre) o, se è deceduto, i suoi parenti e il figlio, ma con differenti termini.

Infatti, Il termine per l’azione per il presunto padre è di un anno a partire dal giorno in cui è venuto a conoscenza del riconoscimento del bambino e ha appurato che non può esserne il padre biologico. L’azione deve essere intentata entro i 5 anni di età del figlio.

Il termine per colui che è stato riconosciuto figlio è fissato entro un anno dopo aver raggiunto la maggiore età. Può anche esercitarlo durante la minore età a condizione che la comunione domestica dei coniugi sia cessata o se il riconoscimento sia avvenuto dopo aver compiuto i 12 anni di età.

Se il presunto padre è coniugato con la madre del bambino, possono agire la madre, i comuni d’origine o di residenza del marito o il marito stesso, oltre che il minore.  

Se il presunto padre non è coniugato con la madre del bambino, l’azione può essere esercitata da tutte le parti interessate, ovvero dalla madre, dal figlio, dai suoi discendenti (in caso di decesso) e dai comuni d’origine e di residenza dell’autore del riconoscimento.

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