top of page

​

MATRIMONIO

​

La forma di celebrazione può essere quella civile, concordataria o davanti a ministri di culto ammessi dallo Stato. 

Prima della celebrazione è necessario verificare che non vi siano impedimenti previsti dalla legge (età, parentela, affinità, adozione, precedente matrimonio, delitto, interdizione) o chiedere, nei casi previsti l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale competente. La celebrazione deve essere inoltre preceduta dalle pubblicazioni nei 180 giorni prima  delle nozze e seguita dalla trascrizione  nei registri di stato civile. Se la trascrizione non è stata eseguita si può fare tardivamente ma dietro determinate condizioni. Qualora la trascrizione venga rifiutata si può attivare la procedura dinanzi al competente Tribunale.

Al momento della celebrazione delle nozze, il celebrante dovrà leggere agli sposi quali sono gli obblighi che nascono dal matrimonio (- obbligo di fedeltà; Â›- obbligo di assistenza morale e materiale; Â›- obbligo di collaborazione e di contribuzione;›- obbligo di coabitazione) nonché i doveri nei confronti dei figli.

›La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

›I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi. Â›A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato e in caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice.

›Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Al momento delle nozze, inoltre, la coppia dovrà  scegliere se adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni ovvero optare per la separazione dei beni. Dopo il matrimonio  il regime patrimoniale è modificabile con un atto pubblico di  convenzione matrimoniale.

Allo stato di coniuge sono anche legati diritti successori tutelati dalla legge (la c.d. legittima).

Lo stato di coniuge si perde per morte, dichiarazione di scomparsa o morte presunta dell'altro coniuge, per la dichiarazione di nullità del matrimonio e per divorzio.

bottom of page