top of page

​

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

​

L’amministrazione di sostegno è una fattispecie istituita a tutela di quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Può chiedere l’amministrazione di sostegno lo stesso interessato, il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore, il PM o i Servizi Sociali.

Per chiedere l’Amministrazione di sostegno è necessario presentare ricorso al Giudice Tutelare competente che, a seguito dell’esame del caso, designerà l’Amministratore scegliendo preferibilmente tra i conviventi o parenti prossimi.

E' possibile, tuttavia, designare un amministratore di sostegno anche tra persone che non siano parenti.

In ogni caso l'Amministratore di sostegno è obbligato a rendere relazione e rendiconto periodico.

​

bottom of page